MISURE URGENTI PER ASSICURARE LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DEL LAVORO PUBBLICO MEDIANTE L’ESTENSIONE DELL’AMBITO APPLICATIVO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 E IL RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI SCREENING
ADOZIONE MODALITA’ OPERATIVE PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA VERIFICA SUL POSSESSO DEL GREEN PASS AI FINI DELL’ACCESSO E DELLA PERMANENZA NEI LUOGO DI LAVORO
IL SEGRETARIO COMUNALE
Visto il decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 “«Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.”
Visto il decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.
Visti in particolare l’articolo 1, comma 1, e l’articolo 1 comma 4 del suindicato Decreto Legge.
Visto il DPCM 17 giugno 2021 “Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52».
Visto il DPCM 11 ottobre 2021 con cui sono state adottate “Le linee guida in materia di condotta delle Pubbliche Amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID 19 da parte del personale”
DISPONE
Premessa – Contenuti dell’obbligo
L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 ha esteso a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 l’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 52 del 22.04.2021, quale condizione per l’accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Tale obbligo è escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Al di fuori dell’esclusione prevista per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, l’accesso del lavoratore presso la sede di servizio non è dunque consentito in alcun modo e per alcun motivo a meno che lo stesso non sia in possesso della predetta certificazione (acquisita o perché ci si è sottoposti al vaccino, o perché ci si è sottoposti al tampone o perché il soggetto è stato affetto dal Covid) e in grado di esibirla. Peraltro, il possesso del green pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione.
Tenuto conto della funzione di prevenzione alla quale la misura è preordinata, non sono consentite deroghe a tale obbligo e non è consentito in alcun modo individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione.
Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell’accesso alla sede di servizio ovvero essere comunque presenti in un momento successivo nei casi di controllo a campione. Il lavoratore che dichiari il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile.
È pertanto un preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare a tale obbligo a prescindere dalle modalità di controllo adottate dalla propria amministrazione.
Tale obbligo, peraltro, è esteso anche ad ogni soggetto – che non sia un semplice utente dei servizi resi dall’amministrazione – che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall’amministrazione.
Pertanto oltre al personale dipendente, qualunque altro soggetto che intenda entrare in un ufficio pubblico, tranne gli utenti, dovrà essere munito di green pass, acquisito o perché ci si è sottoposti a vaccino da almeno 14 giorni o perché si è risultati negativi al tampone o perché si è guariti dal Covid negli ultimi sei mesi.
Sono inclusi nell’obbligo di certificazione verde, dunque, i visitatori, i partecipanti a riunioni, eventi o congressi, le autorità politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie locali e regionali, come pure qualsiasi lavoratore che si rechi in un ufficio per svolgere un’attività propria o per conto del suo datore di lavoro (gli addetti alla manutenzione, i baristi all’interno degli spacci, i fornitori, i corrieri, i prestatori e i frequentatori di corsi di Formazione ecc.)
L’unica categoria di soggetti esclusa dall’obbligo di esibire il green pass per accedere agli uffici pubblici è quella degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l’erogazione del servizio che l’amministrazione è tenuta a prestare. I visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro) dovranno, invece, essere muniti della certificazione verde ed esibirla.
Gli obblighi per i Responsabili delle Aree Organizzative
I Responsabili delle cinque Aree Organizzative del Comune di Pace del Mela e i loro sostituti, nominati dal Sindaco, di seguito indicati, sono individuati quali soggetti preposti al controllo, delegati dal datore di lavoro, e sono incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell’art.9 quinquies del D.L.52 del 22.04.2021:
Modalità di esercizio delle verifiche
Modalità di applicazione delle sanzioni
Le sanzioni di cui all’art. 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 sono previste nei seguenti casi:
a) mancato accesso al luogo di lavoro dovuto al preventivo accertamento del mancato possesso da parte del lavoratore della certificazione verde Covid-19: in questo caso, come sopra evidenziato, l’addetto al controllo manuale informa immediatamente il Responsabile dell’Area organizzativa competente e ne chiede l’intervento. Il Responsabile vieterà al lavoratore l’accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi. il Responsabile dell’Area Organizzativa competente verificato che l’assenza dal servizio non sia dovuta ad altro motivo legittimo provvede a rilevare l’assenza ingiustificata dal servizio e a darne comunicazione all’interessato (anche con una semplice email). In ogni caso, ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. e a questo consegue la mancata retribuzione (anche a fini previdenziali).
b) accesso sul luogo di lavoro senza il possesso della certificazione verde covid-19: in questo caso, il Responsabile dell’Area Organizzativa che ha proceduto all’accertamento, dopo aver intimato al lavoratore sprovvisto di certificazione di lasciare immediatamente il posto di lavoro, comunica agli uffici competenti l’assenza ingiustificata che permarrà fino alla esibizione della certificazione verde. Nel contempo, gli uffici individuati dal datore di lavoro comunicano la violazione di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, al Prefetto competente per territorio per l’irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020. Il quadro sanzionatorio sopra delineato non esclude, ovviamente, le responsabilità penali per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid-19 o di utilizzo della certificazione altrui.
c) In tutti i casi in cui il lavoratore venga sorpreso sul luogo di lavoro senza green pass dovrà essere allontanato dalla sede di servizio, sarà considerato assente ingiustificato fino all’esibizione del certificato verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. Nel contempo, gli uffici individuati dal datore di lavoro comunicano la violazione di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, al Prefetto competente per territorio per l’irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020. La stessa sanzione si applica anche in caso di rifiuto di esibizione della certificazione.
d) In caso di accesso alle sedi in assenza di certificazione verde Covid-19, restano ferme le conseguenze disciplinari previste dall’art. 59 del CCNL 21.05.2018
Trattamento economico
In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non è dovuto alcun compenso né di carattere fisso e continuativo, né di carattere accessorio o indennitario. Le giornate di assenza ingiustificate sono considerate servizio non utile a tutti gli effetti (previdenziale, di anzianità di servizio o per la maturazione di classi o scatti economici, o per l’avanzamento). I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.
Rinvio e informazione
1.E’ prevista nel prosieguo l’attivazione dei metodi di verifica che verranno gradualmente resi disponibili come la piattaforma di NoiPA o il Portale della Piattaforma Nazionale – DGC, sul sito www.dgc.gov.it.
2.Le presenti disposizioni sono rese note mediante inserimento all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente nonché mediante affissione all’ingresso delle sedi di lavoro.