Imposta di Bollo

certificati di anagrafe, le autenticazioni di firme e di copie sono soggetti all’imposta di bollo. Sono previste esenzioni da questa imposta in relazione all’uso cui è destinato il certificato o l’autenticazione.

Chi richiede il certificato in carta libera deve indicare  in base a quale articolo di legge è prevista l’esenzione. ( Quindi occorre conoscere l’uso cui è destinato l’atto ) .

Ad esempio lo stesso tipo di certificato sarà rilasciato in esenzione se viene utilizzato per atti relativi a sussidi  mentre sarà soggetto all’imposta di bollo se finalizzato all’apertura o all’estinzione un  conto corrente

Sanzioni
Sono previste sanzioni in caso di mancato assolvimento dell’imposta di bollo. Le sanzioni vengono applicate a chi rilascia l’atto, a chi lo riceve e a chi lo utilizza.
Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l’imposta di bollo dovuta è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell’imposta o della maggiore imposta.

NORMATIVA  DI  RIFERIMENTO
D.P.R. 26-10-1972 n. 642 “Disciplina dell’imposta di bollo”
DM 20 agosto 1992

I certificati di stato civile  sono esenti da qualsiasi spesa, qualunque sia l’uso cui sono destinati.

AVVISO – Art. 15 Legge 168/2011 Rilascio Certificazione

A seguito dell’entrata in vigore della Legge di Stabilità (L.183/2011 art. 15), dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre Pubbliche Amministrazioni e Gestori di Pubblici Servizi (art. 40 D.P.R. 445/2000).

Pertanto, gli Uffici Comunali dello Stato Civile e di Anagrafe possono rilasciare i certificati soltanto per uso privato; questo comporta che i certificati dell’anagrafe (residenza, sotto di famiglia e contestuali, esistenza in vita, ecc.) verranno rilasciati con la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di Pubblici Servizi“. È previsto, in ogni caso, il pagamento dell’imposta di bollo (art. 4 della tariffa All. A al D.P.R. 642/72) e dei diritti di segreteria, ossia € 14,62 + € 0,52 per ciascun documento.

L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445) ma non si paga niente (nessuna imposta di bollo né diritto di segreteria) e non è necessaria la autentica della firma, basta allegare la fotocopia del documento d’identità; sarà cura delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori dei Pubblici Servizi provvedere alle verifiche tramite l’acquisizione diretta delle notizie dalle stesse Pubbliche Amministrazioni.

Si ricorda comunque che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con istituzioni private: banche, assicurazioni, agenzie d’affari, poste italiane, notai (art. 2, D.P.R. 445).