Ufficio di Stato Civile

INFORMAZIONI

L’ordinamento di Stato Civile è disciplinato da ultimo D.P.R. 3 Novembre 2000 n. 396 è ha l’importante funzione di consentire l’individuazione dello status della persona in seno a due ambiti sociali: lo Stato e la famiglia.

Lo stato civile è un ufficio istituito in ogni Comune con il compito di tenere i registri di cittadinanza, di nascita, di matrimonio e di morte.

CITTADINANZA

In Italia vige lo ius sanguinis per cui è italiano il figlio di padre o madre in possesso della cittadinanza italiana dovunque avvenga la nascita.

La cittadinanza si può acquistare anche:

– per residenza

Possono fare richiesta di concessione della cittadinanza italiana gli stranieri che risiedano regolarmente in Italia da almeno 10 anni, mentre i cittadini europei se risiedono in Italia da almeno quattro anni;

– per  matrimonio

Il cittadino straniero coniugato con cittadino italiano può chiedere di acquisire la cittadinanza italiana per matrimonio, ai sensi dell’art. 5 della L. 91/1992. Può fare richiesta dopo due anni dal matrimonio se risiede legalmente in Italia o dopo tre anni se residente all’Estero (detti termini vengono dimezzati in presenza di figli minori).

La domanda per ottenere la cittadinanza italiana a seguito di residenza o matrimonio và presentata alla Prefettura competente per residenza.

Se residente all’estero la domanda va presentata alla competente Autorità diplomatica consolare.

Le dichiarazioni per l’acquisto, il riacquisto della cittadinanza italiana sono soggette a versamento di 200 euro indirizzato al Ministero degli Interni da effettuare esclusivamente dopo aver contattato l’ufficio predetto.

Importante:

Vista la particolarità della materia e le innumerevoli sfumature dei casi, la documentazione necessaria verrà indicata direttamente agli interessati dall’ufficio cittadinanza che si consiglia di contattare sempre prima di iniziare qualsiasi procedimento.

NASCITA

Come  e dove denunciare la nascita di un bambino.

La dichiarazione di nascita può essere resa:

  • entro tre giorni presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale e della Casa di Cura dove è avvenuta la nascita;
  • entro dieci giorni presso l’ufficio di Stato Civile del Comune di nascita o del Comune di residenza dei genitori.

Nel caso in cui i genitori non risiedono nello stesso Comune la dichiarazione di nascita va resa nel Comune di residenza della madre.

Dichiarazione tardiva:

Se la dichiarazione viene resa dopo 10 giorni dalla nascita, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo all’Ufficiale di Stato Civile, il quale ne da segnalazione alla Procura della Repubblica.

Documentazione da presentare:

Per dichiarare una nascita occorre:

  1. attestazione di avvenuta nascita  rilasciata in originale dall’ostetrica o dal medico che ha assistito al parto;
  2. documento di’identità in corso di validità.

Chi può rendere una dichiarazione di nascita?

  1. uno dei  genitori quando il figlio è nato da genitori coniugati;
  2. entrambi i genitori quando il figlio è nato da genitori non coniugati  con riconoscimento o solo il genitore che lo vuole riconoscere;
  3. un procuratore speciale nominato dai genitori;
  4. il medico o l’ostetrica o altra persona che ha assistito al parto, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata.

Per poter effettuare il riconoscimento è necessario avere compiuto i sedici anni.

N.B.: Nel caso di nato morto o di decesso avvenuto prima che sia stata resa la dichiarazione, questa deve essere resa esclusivamente all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita.

Attribuzione del nome al neonato.

Può essere attribuito un solo nome che deve necessariamente corrispondere al sesso del bambino.

Il nome può essere composto da uno o più elementi onomastici fino ad un massimo di tre, in questo caso il nome composto verrà riportato con tutti i suoi elementi nelle certificazioni di Stato Civile e di Anagrafe, nonché nei documenti d’identità del bambino.

È vietato imporre al neonato lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o sorella vivente, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi.

MATRIMONIO

Prima di procedere alla celebrazione del matrimonio è necessario eseguire le pubblicazioni di matrimonio.

Pubblicazioni di matrimonio   
La pubblicazione di matrimonio è la fase del procedimento con il quale l’Ufficiale dello Stato Civile accerta che non esistono impedimenti alla celebrazione del matrimonio, sia civile che religioso, rendendo pubblica l’intenzione degli sposi, tramite l’esposizione sul sito internet del Comune, consultabile all’albo pretorio alla pagina  www.comune.pace-del-mela.me.it

Durata esposizione
8 giorni

Validità
Dal 4° giorno compiuta  la pubblicazione per 180 giorni
Se il matrimonio non viene celebrato nei termini prescritti, la stessa si considera  come  non avvenuta ed occorre rifarla.

Dove richiederla
All’Ufficiale di Stato Civile del Comune dove uno degli sposi ha la residenza.

Chi può richiederla
Entrambi gli sposi muniti di documento di identità o persona incaricata dagli sposi, presentando copia del documento;

Documenti necessari
Tutta la documentazione necessaria in possesso di una Pubblica Amministrazione sarà acquisita d’ufficio.

Requisiti richiesti

  • Almeno uno dei due sposi deve essere residente nel Comune di Pace del Mela
  • Aver compiuto 18 anni; oppure 16 anni previa autorizzazione del Tribunale dei Minori
  • Essere di stato libero: celibe/nubile, divorziato/a, vedovo/a

Il verbale di pubblicazione sarà redatto previo appuntamento, dopo esame della documentazione e verifica dei requisiti previsti dalla legge.

Costo
– euro 14,62 se entrambi residenti
– euro 29,24 se uno dei due sposi residente in altro Comune

MATRIMONIO RELIGIOSO

Documenti da presentare

Se cittadino italiano

  • documento di identità valido
  • richiesta di pubblicazione del Parroco o del Ministro di Culto competente

Se cittadino straniero

oltre alla

  • richiesta del Parroco o del Ministro di Culto
  • passaporto valido
  • nulla-osta rilasciato dal Consolato o Ambasciata del proprio Stato in Italia contenente chiaramente specificati: cognome e nome, luogo e data di nascita, paternità e maternità, residenza, cittadinanza e stato civile.

anche

  • La firma apposta sul nulla-osta deve essere legalizzata presso la Prefettura di competenza, eccetto per i Paesi aderenti alla convenzione dell’Aja. (5/10/1961).
  • Per i cittadini dei Paesi aderenti alla Convenzione di Monaco, 5/9/1980, certificato di capacità matrimoniale

Trascorsi i termini di legge della pubblicazione verrà rilasciato apposito nulla-osta da presentare al Parroco o al Ministro di Culto.

L’atto di matrimonio, entro cinque giorni dalla  celebrazione, verrà trasmesso dal Parroco o dal Ministro di Culto all’Ufficiale di  Stato Civile che provvederà alla trascrizione dello stesso e all’inserimento nella banca dati del Comune per le successive certificazioni.

MATRIMONIO CIVILE

Documenti da presentare

Se cittadino italiano

  • documento di identità valido

Se cittadino straniero

  • Passaporto valido
  • Nulla Osta al Matrimonio rilasciato dal Consolato o Ambasciata del proprio Stato in Italia contenente chiaramente specificati: cognome e nome, luogo e data di nascita, paternità e maternità, residenza, cittadinanza e stato civile.
    La firma apposta sul Nulla Osta dev’essere legalizzata presso la Prefettura di competenza, eccetto per i Paesi aderenti alla convenzione dell’Aja. (5/10/1961)
  • Per i cittadini dei Paesi aderenti alla Convenzione di Monaco, 5/9/1980, Certificato di capacità matrimoniale

Considerata la pluralità della casistica, si invita a voler contattare l’ufficio competente per informazioni precise.

Se gli sposi non comprendono la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete dagli stessi scelto.

A pubblicazione avvenuta si potrà procedere con la prenotazione del matrimonio secondo le preferenze degli sposi.

  • Il giorno del matrimonio sposi e testimoni dovranno presentarsi muniti di  documento di identità  valido
  • Nel momento della celebrazione gli sposi indicheranno il regime patrimoniale scelto. A scelta effettuata lo stesso non sarà più modificabile se non con apposito atto notarile

Il completamento dell’atto di matrimonio e l’aggiornamento dello stesso nella banca dati del Comune per le successive certificazioni saranno a cura dell’ufficio di Stato Civile.

MORTE

La denuncia di Morte deve essere resa all’Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto l’evento entro 24 ore dal decesso.

  • Nel caso di decesso avvenuto in Ospedale, Casa di Cura  o in altra  Struttura Privata il Direttore o chi ne è delegato trasmette un avviso di Morte all’Ufficiale dello Stato Civile
  • Nel caso di decesso avvenuto nell’abitazione privata la dichiarazione di morte viene fatta da un parente del defunto o da un convivente o da una persona delegata o informata dell’evento senza più la presenza dei testimoni.

Per la formazione dell’atto di Morte occorre:

  1. L’avviso di Morte e la scheda Istat compilati dal Medico Curante con l’indicazione della causa che ha determinato il decesso;
  2. Il certificato del Medico Necroscopo che documenta l’avvenuto decesso.

Trascrizione atti di morte dall’estero

L’ufficio si occupa della trascrizioni degli atti relativi alle morti avvenute all’estero di soggetti residenti in Pace del Mela, o iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) o aventi come ultima residenza in Italia Pace del Mela.
I Consolati italiani devono inviare ai competenti comuni italiani (comuni di residenza) gli atti di stato civile formati all’estero relativi ai cittadini italiani (i quali – o i loro familiari – hanno l’onere di informare dell’evento che li riguarda il Consolato competente).

La richiesta di trascrizione dell’atto può pervenire all’ufficio, oltre che per via consolare, anche tramite il privato cittadino che sia in possesso di un atto formato all’estero e che, avendone interesse, presenti apposita istanza all’ufficiale dello stato civile che provvederà a controllare la congruità della documentazione.

Essendo la casistica piuttosto estesa si consiglia, per ulteriori chiarimenti e per l’esame della documentazione eventualmente in possesso degli interessati di contattare l’ufficio.

Contestualmente alla trascrizione dell’atto ha luogo la variazione anagrafica: da quel momento il soggetto viene cancellato dalla popolazione residente ed è possibile produrre la certificazione relativa al decesso.